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Il pericolo di irrecuperabilità delle somme non giustifica la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Con Ordinanza del 16.02.2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure ed eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera a difesa del lavoratore subordinato vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la richiesta della Società datrice di lavoro di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

A giudizio della Corte meneghina, prescindendo da considerazioni in merito all’idoneità del mero periculum in mora a giustificare astrattamente la sospensione di cui all’art. 431 comma 3 c.p.c., l’asserita difficoltà che il datore di lavoro potrebbe incontrare nel recupero delle somme corrisposte all’ex dipendente ad esecuzione della sentenza di prime cure, e di cui potrebbe essere riconosciuto creditore in caso di accoglimento del gravame, non è sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora laddove difetti la prova della sussistenza di indici concreti e sintomatici della impossidenza del lavoratore di risorse atte a soddisfare una pretesa restitutoria.

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