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L’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario non giustifica l’assenza dal lavoro.

Deve ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla società – assistita dallo Studio Legale Riviera – nei confronti del proprio dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto due giorni di permesso per l’asserita necessità di sottoporsi ad una visita medica, si rechi nel Regno Unito, in pendenza del periodo di emergenza sanitaria, e non possa rientrare tempestivamente al lavoro, con conseguente danno per l’azienda, stante l’obbligo, al suo rientro, di osservare il periodo di isolamento fiduciario prescritto dal DPCM già vigente al momento della sua partenza per l’estero.

Tale decisione, contenuta nel lodo arbitrale ivi pubblicato, è scaturita dalla constatazione, da parte del Presidente del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, che il dipendente non era stato in grado di produrre documentazione attestante la prenotazione od effettuazione della presunta visita medica e che la sua assenza, protrattasi oltre i due giorni concessi dalla datrice di lavoro, risultava ingiustificata e non sorretta da una “causa di forza maggiore”, quale quella dell’obbligo di quarantena scaturente dal rientro dall’estero, in considerazione del fatto che il lavoratore non poteva ignorare la situazione di emergenza sanitaria e la normativa all’epoca già vigente e diffusa con ogni mezzo di comunicazione.

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