Con la recente sentenza, ivi commentata, la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società resistente, ha integralmente rigettato il ricorso mediante il quale una collaboratrice occasionale della società, addetta al telemarketing , rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive.
Come è stato osservato dal Giudice di prime cure, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte, benchè ogni attività umana economicamente rilevante possa essere oggetto – indifferentemente – sia di un contratto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga contestata la tipologia contrattuale formalmente indicata dalle parti è necessario uno specifico vaglio delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del lavoratore.
Nel caso in esame, né la documentazione in atti né le deposizioni testimoniali raccolte sono state ritenute tali da confermare la ravvisabilità degli elementi caratterizzanti la subordinazione, ovvero l’assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e l’esercizio di poteri di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Gli stessi indici sussidiari della subordinazione (quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilite ed il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro), peraltro utilizzabili solo allorquando non risulti agevole una verifica di tipo immediato degli elementi caratterizzanti la subordinazione, precluderebbero la possibilità di addivenire ad una diversa conclusione.
Degna di rilievo è altresì la constatazione, compiuta dal Tribunale, per cui la consegna alla ricorrente di elenchi contenenti le aziende da contattare – forniti al solo fine di scongiurare il rischio di sovrapposizioni territoriali con le altre addette al telemarketing – non potesse ritenersi di per sé sintomatico della subordinazione se, come nel caso de quo, si configuri quale mero strumento di coordinamento dell’attività del lavoratore con quella del committente.
Analogamente, non è stata ritenuta sintomatica della subordinazione la circostanza che le proposte commerciali, dalla ricorrente successivamente elaborate, avessero contenuto predeterminato, considerato che anche nell’ambito del contratto di appalto ovvero d’opera, l’oggetto della prestazione viene delineato dal committente, che ha anche un potere di verifica della corretta esecuzione.