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È ritorsivo il licenziamento volto a reprimere le rivendicazioni del dipendente.

Il licenziamento per giusta causa comminato a fronte delle rivendicazioni, peraltro legittime, svolte dal prestatore di lavoro (afferenti, a titolo esemplificativo, la retribuzione delle ore di lavoro di straordinario svolte) è da ritenersi ritorsivo, ovvero determinato esclusivamente dall’intento di rappresaglia, qualora non emergano ulteriori motivazioni alla base del provvedimento espulsivo.

Nella fattispecie oggetto di causa, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2798/2021 pubblicata in data 18.11.2021, in accoglimento del ricorso dello Studio Legale Riviera, ha rilevato che l’arco temporale ristretto tra la rivendicazione ed il licenziamento, l’addebito di fatti anche risalenti nel tempo e l’ammissione, da parte della datrice di lavoro, di aver in precedenza soprasseduto rispetto alle ravvisate negligenze, sono elementi sintomatici e presuntivi della natura ritorsiva del provvedimento.

La circostanza che il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante del licenziamento, ha originato la declaratoria di nullità dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, 1345 e 1324 c.c..

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