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Ultimo precedente dello Studio Legale Riviera: impugnazione dell’avviso di pagamento Inps e conferma della legittimità e validità delle pattuizioni intercorse tra le parti.

Con la recente sentenza che, di seguito, si riporta, il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, ad integrale accoglimento del ricorso di accertamento negativo promosso dalla Società patrocinata dallo Studio Legale Riviera, ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro avesse errato nella riqualificazione del rapporto di lavoro, da autonomo ed occasionale in lavoro subordinato, e che, per l’effetto, dovesse ritenersi illegittimo l’avviso di pagamento emesso dall’Inps afferente alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale derivante dalla succitata riqualificazione, cosicché nulla è stato ritenuto dovuto dalla ricorrente, in favore della quale sono state liquidate le spese di lite.

Il Giudice di prime cure, infatti, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che, fermo restando che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto sia di natura subordinata che di natura autonoma, l’elemento indefettibile del primo, e, nel contempo, criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il Tribunale ha altresì enfatizzato la necessità che l’accertamento sia compiuto con riferimento alla situazione concreta, prescindendo dal nomen iuris, ovvero l’autoqualificazione del rapporto, che assume rilievo solo ove non si ponga in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo ed avuto riguardo, ove la peculiarità delle mansioni non rendano agevole tale accertamento, ai cd indici di subordinazione (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione) aventi carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.

La pronuncia in commento ha peraltro offerto l’occasione per una preliminare valutazione in merito all’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo avverso l’avviso di pagamento emesso dall’Inps, facente seguito alla riqualificazione del rapporto di lavoro di cui al verbale unico di accertamento e notificazione, che è stata riconosciuta dal Giudicante per la ravvisata sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di un interesse ad un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dei fatti oggetto di contestazione e ciò a prescindere dal fatto che l’emissione della sanzione amministrativa sia considerata un esito eventuale o certo.
Se, infatti, nella prima ipotesi soccorre un interesse giuridicamente apprezzabile del destinatario ad una celere definizione della situazione di incertezza nella quale lo stesso venga a trovarsi all’esito dell’attività ispettiva; nella seconda ipotesi il verbale sarebbe parimenti impugnabile in applicazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la possibilità di un’impugnazione anticipata è riconosciuta in rapporto ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva.

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