Il caso oggetto della sentenza in commento concerne un dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, assistito dallo Studio Legale Riviera, coinvolto nella vicenda penale che aveva interessato una delle società presso le quali lo stesso era chiamato ad effettuare rituali controlli, accusato di aver omesso le segnalazioni di sua competenza.
In conseguenza del suo rinvio a giudizio, la Pubblica Amministrazione avviava un procedimento disciplinare nei confronti del suddetto che, a distanza di circa un mese dalla contestazione, veniva sospeso “sino all’esito del giudizio di primo grado” e che tuttavia riprendeva solo a fronte della sentenza di appello, peraltro con l’integrazione dell’originario addebito, per concludersi con la comminazione di un licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Brescia, adito dal Dirigente per l’accertamento e declaratoria della illegittimità del provvedimento espulsivo, ha accolto il ricorso redatto dallo Studio Legale Riviera ritenendo fondata l’eccezione svolta in via preliminare e quindi omettendo di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni formali e di merito.
Precisamente, come si legge nell’allegata sentenza, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che l’Amministrazione avesse disatteso le norme sul procedimento disciplinare, atteso che l’art. 55ter del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001, pur contemplando la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare sino al termine di quello penale, onera l’Amministrazione della sua riattivazione entro un termine – 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla presentazione dell’istanza di riapertura – che è perentorio e che nel caso in esame deve ritenersi decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (che peraltro aveva visto l’assoluzione del ricorrente da tutti i capi di imputazione), finanche corrispondente al termine che la stessa Amministrazione si era imposta di rispettare. Soluzione, quella offerta, tale da garantire la tempestività dell’azione disciplinare nel rispetto del diritto di difesa e della salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Per l’effetto, l’Amministrazione è stata condannata alla reintegrazione del dipendente ed alla corresponsione dell’indennità risarcitoria.