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Tribunale di Brescia: accertata la giusta causa di recesso dell’agente e condanna della banca per condotta denigratoria al risarcimento del danno non patrimoniale.

NEWS | Maggio 2026

Con sentenza n. 719/2026 del 14 maggio 2026, il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di un private banker, accertando la sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia intercorso con la banca preponente e condannando quest’ultima al pagamento delle indennità di fine rapporto. Il Giudice ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 5.000, in conseguenza della condotta gravemente denigratoria, minacciosa e intimidatoria posta in essere dall’area manager nel corso di un colloquio tenutosi alla presenza di altri dirigenti aziendali, circostanza che aveva irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario e che aveva indotto il ricorrente a recedere dal rapporto di agenzia per giusta causa. La responsabilità per tale condotta è stata imputata alla banca preponente ai sensi dell’art. 2049 c.c., trattandosi di comportamento tenuto nell’esercizio delle funzioni conferite al superiore gerarchico.

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