Home - News & Press - Rigettata la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avanzata da un lavoratore somministrato nei confronti dell’utilizzatrice.

Rigettata la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avanzata da un lavoratore somministrato nei confronti dell’utilizzatrice.

NEWS | Marzo 2026

Il Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria, con sentenza n. 419/2026 pubbl. il 11/03/2026, ha rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato che chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società utilizzatrice.

Nello specifico, con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente affermava di essere stato assunto con contratto a termine full time a scopo di somministrazione dall’agenzia per il lavoro, per il periodo 6 febbraio 2020 – 28 febbraio 2020: il contratto era poi prorogato per n. 6 volte sino al 31 dicembre 2020: per tutto il periodo suindicato, il lavoratore era inviato in missione a termine presso la medesima utilizzatrice e per lo svolgimento della medesima mansione.

In data 1 gennaio 2021, il ricorrente era assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro ed inviato in missione a tempo indeterminato presso la suindicata utilizzatrice (c.d. staff leasing), sino al 31.05.2024, allorquando gli veniva comunicata dall’agenzia per il lavoro l’interruzione della stessa, con contestuale collocazione in disponibilità ex art. 32 CCNL Agenzie per il Lavoro.

Il lavoratore pertanto adiva il Tribunale di Brescia, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’utilizzatrice per la presunta violazione del requisito della temporaneità della somministrazione e quindi, per il ricorso abusivo all’istituto da parte della società, affermando altresì l’inidoneità del DVR dell’utilizzatrice alla tutela dei dipendenti somministrati e chiedendo differenze retributive per il presunto mancato riconoscimento di emolumenti spettantigli per legge.

L’Avv. Riviera, legale di fiducia dell’utilizzatrice, ha, dapprima, rilevato che le missioni a termine non avevano oltrepassato il limite delle 24 mensilità tracciato dall’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità; poi, ha specificato che lo staff leasing, garantisce ai lavoratori somministrati delle tutele e che quindi, il predetto istituto, ammesso dal nostro ordinamento, garantendo delle specifiche tutele al somministrato, non si porrebbe in contrasto con la normativa di matrice comunitaria di settore.

Il Tribunale di Brescia, nell’accogliere la tesi dell’Avv. Riviera, appurato il mancato superamento del termine di 24 mesi di assunzione a termine e di missioni a termine, quanto allo staff leasing, ha specificato che “il lavoratore ricorrente non era, difatti, “precario” bensì assunta in via stabile e continuativa a tempo indeterminato dalla Agenzia di somministrazione e pertanto percepiva mensilmente – in attesa di successive offerte di lavoro in missione presso altri “utilizzatori” – l’indennità di euro 1.000,00 al mese lordi, il che concorre sensatamente ad escludere proprio quella mancanza di tutela che l’abusivo ricorso alla reiterazione di contratti di somministrazione a termine poteva determinare a carico del lavoratore una volta cessata la somministrazione nel contratto a termine”.

Acclarata l’assenza di presunte differenze retributive e rilevato che non era stato provata, dal lavoratore, l’inidoneità del DVR alla sua funzione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro, il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda del somministrato, accogliendo integralmente le difese svolte dall’Avv. Riviera.

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