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Annullamento del verbale di accertamento e notificazione dell’INPS stante la genuinità dell’appalto sottoscritto tra le parti.

NEWS | Maggio 2025

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia con sentenza n. 203/2025 in accoglimento del ricorso in opposizione ai verbali di accertamento e notificazione presentato dalla Società assistita dall’Avv. Giovanna Riviera, ha annullato i verbali impugnati dichiarandone la illegittimità ed ha respinto in pari tempo la domanda riconvenzionale proposta dall’INPS.

La Società, sostenendo la legittimità del contratto di appalto, conveniva in giudizio gli enti accertatori per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione con cui veniva ingiunto il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili a fronte dei rilievi eseguiti dagli agenti accertatoti che avevano ritenuto per contro l’appalto non genuino e contestato la violazione dell’art. 29 cp 1 D. lgs 276/2003.

Il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso proposto dall’avv. Riviera fondato, evidenziando che grava sull’ente accertatore l’onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa portando all’attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.

In pari tempo il giudicante ha altresì dato atto che dall’esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente e dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emersa in maniera incontrovertibile la genuinità dell’appalto atteso altresì che tali risultanze istruttorie non sono state sconfessate in modo alcuno dalla documentazione allegata dall’Ente accertatore né dalle dichiarazioni rese in giudizio dell’agente accertatore.

Per l’effetto, stante l’intervenuta caducazione delle pretese oggetto dei verbali opposti, veniva rigettata altresì la domanda riconvenzionale spiegata dall’INPS afferente all’accertamento della responsabilità solidale della ricorrente ex art 29 co. 2 D.lgs. 276/2003. 

Il Giudice rileva come essendo venuto meno l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’illegittimità della somministrazione di manodopera, decadono per l’effetto anche i maggiori importi oggetto della domanda riconvenzionale.

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