Home - News & Press - Accolto il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del verbale di accertamento e notificazione in materia di interposizione illecita di manodopera.

Accolto il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del verbale di accertamento e notificazione in materia di interposizione illecita di manodopera.

NEWS | Novembre 2025

La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, con sentenza n. 916/2025, ha accolto il ricorso avanzato dalla Società assistita dall’Avv. Riviera, con il quale si proponeva azione di accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione dell’ITL e dell’INPS di Brescia.

Gli Enti, a seguito delle verifiche effettuate e trasfuse poi nel predetto verbale, contestavano alla Società l’impiego di alcuni lavoratori che, precedentemente dipendenti della stessa, erano poi stati assunti da due distinte società cooperative e mandati a svolgere le proprie prestazione presso la ricorrente, in virtù di contratti di appalto.

Ravvisando pertanto una fattispecie interpositoria e ritenendo che i lavoratori delle cooperative venissero, di fatto, eterodiretti in via esclusiva dalla ricorrente, l’INPS chiedeva il rigetto dell’impugnazione dei verbali e, in via riconvenzionale, in caso di accertamento di appalto genuino, chiedeva la condanna della Società al pagamento dei contributi per i prestatori di lavoro, ricalcolati applicando il CCNL della Società e non il CCNL delle cooperative datrici di lavoro.

Grazie alla minuziosa attività difensiva espletata dalla ricorrente, veniva acclarata dal giudice di prime cure la liceità degli appalti, con conseguente riconoscimento dell’assenza di qualsivoglia obbligo contributivo a carico della Società ricorrente; nello specifico, la Società dava atto che le attività di cui si occupavano i lavoratori delle cooperative erano state esternalizzate e che non ci fosse alcuna ingerenza, nell’esercizio dei poteri datoriali, da parte della stessa.

Il Giudice, pertanto, rilevata la soccombenza dell’Ente impositore, respingeva le domande svolte e condannava il medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore della Società ricorrente.

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