# Studio Legale Riviera > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat, orci ac laoreet cursus, dolor sem luctus lorem, eget consequat magna felis a magna. Aliquam scelerisque condimentum ante, eget facilisis --- ## Pagine - [Sitemap](https://www.studiolegaleriviera.it/sitemap/) - [News & Press](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/) - [Casi di successo](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/) - [Contatti](https://www.studiolegaleriviera.it/contatti-studio-avvocati-del-lavoro/) - [Home](https://www.studiolegaleriviera.it/): Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat, orci ac laoreet cursus, dolor sem luctus lorem, eget consequat... - [Lo studio](https://www.studiolegaleriviera.it/studio-legale-diritto-del-lavoro/) - [L'esperto risponde](https://www.studiolegaleriviera.it/esperto-risponde/) - [Diritto del lavoro per aziende](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/) - [Diritto del lavoro per i privati](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/) --- ## News - [Annullamento del verbale di accertamento e notificazione dell’INPS stante la genuinità dell’appalto sottoscritto tra le parti.](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/annullamento-del-verbale-di-accertamento-e-notificazione-dellinps-stante-la-genuinita-dellappalto-sottoscritto-tra-le-parti/): La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia con sentenza n. 203/2025 in accoglimento del ricorso in opposizione ai verbali di... - [Condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio a seguito di opposizione ad avviso di addebito sgravato in autotuela dall’Ente.](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/condannato-linps-al-pagamento-delle-spese-del-giudizio-a-seguito-di-opposizione-ad-avviso-di-addebito-sgravato-in-autotuela-dallente/): Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, con sentenza n. 685/2025 pubblicata il 20/5/2025 in accoglimento del ricorso... - [Corriere della sera](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/corriere-della-sera-2/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-10/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-9/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-8/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-6/) - [1000 + 1000 IMPRESE](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/1000-1000-imprese/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-6-2/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-5/) - [Corriere della sera](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/corriere-della-sera/) - [Giornale di Brescia](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/giornale-di-brescia/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-4/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-3/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia-2/) - [MECCANICA FONDERIA](https://www.studiolegaleriviera.it/novita-studio-legale-diritto-del-lavoro/meccanica-fonderia/) --- ## Contenuti - [Impugnazione Licenziamento Brescia](https://www.studiolegaleriviera.it/impugnazione-licenziamento-brescia/) - [Impugnazione Licenziamento Bergamo](https://www.studiolegaleriviera.it/impugnazione-licenziamento-bergamo/) - [Avvocato del lavoro Monza](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-monza/) - [Diritto del lavoro per Aziende Monza](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-monza/diritto-del-lavoro-per-aziende-monza/) - [Diritto Sindacale per aziende Monza](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-monza/diritto-sindacale-per-aziende-monza/) - [Avvocato contrattualistica Monza](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-monza/avvocato-contrattualistica-monza/) - [Avvocato contrattualistica Brescia](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-brescia/avvocato-contrattualistica-brescia/) - [Avvocato contrattualistica Bergamo](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-bergamo/avvocato-contrattualistica-bergamo/) - [Avvocato contrattualistica Cremona](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-cremona/avvocato-contrattualistica-cremona/) - [Avvocato contrattualistica Mantova](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-mantova/avvocato-contrattualistica-mantova/) - [Avvocato contrattualistica Milano](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-milano/avvocato-contrattualistica-milano/) - [Diritto del lavoro per Aziende Bergamo](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-bergamo/diritto-del-lavoro-per-aziende-bergamo/) - [Diritto del lavoro per Aziende Cremona](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-cremona/diritto-del-lavoro-per-aziende-cremona/) - [Diritto del lavoro per Aziende Mantova](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-mantova/diritto-del-lavoro-per-aziende-mantova/) - [Diritto del lavoro per Aziende Milano](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-milano/diritto-del-lavoro-per-aziende-milano/) - [Diritto Sindacale per aziende Brescia](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-brescia/diritto-sindacale-per-aziende-brescia/) - [Diritto Sindacale per aziende Bergamo](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-bergamo/diritto-sindacale-per-aziende-bergamo/) - [Diritto Sindacale per Aziende Cremona](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-cremona/diritto-sindacale-per-aziende-cremona/) - [Diritto Sindacale per Aziende Mantova](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-mantova/diritto-sindacale-per-aziende-mantova/) - [Diritto Sindacale per Aziende Milano](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-milano/diritto-sindacale-per-aziende-milano/) - [Avvocato del lavoro Brescia](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-brescia/) - [Avvocato del lavoro Bergamo](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-bergamo/) - [Avvocato del lavoro Milano](https://www.studiolegaleriviera.it/avvocato-del-lavoro-milano/) --- ## Casi di successo - [Reintegrato il lavoratore stante la nullità del licenziamento intimatogli in frode alla legge.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/reintegrato-il-lavoratore-stante-la-nullita-del-licenziamento-intimatogli-in-frode-alla-legge/): Nella vicenda in commento il lavoratore assistito dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre... - [Deve essere reintegrato il dirigente di una pubblica amministrazione licenziato oltre lo spirare del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/deve-essere-reintegrato-il-dirigente-di-una-pubblica-amministrazione-licenziato-oltre-lo-spirare-del-termine-per-la-riattivazione-del-procedimento-disciplinare-sospeso/): Il caso oggetto della sentenza in commento concerne un dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, assistito dallo Studio Legale Riviera, coinvolto... - [Opposizione all’avviso di addebito inps, efficacia di altro e precedente giudizio e sospensione del decorso del termine di prescrizione.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/corte-appello-brescia-no-contributi-inps/): La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera, rigettando l’appello... - [Inps condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Società assistita dallo Studio Legale Riviera per averla costretta ad agire giudizialmente al fine di contrastare gli effetti di un avviso di addebito già affetto da vizio formale.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/inps-condannato-spese-vizio-formale-e-giudizio-studio-legale/): In pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla Società, preordinata ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa contributiva... - [Escluso il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato rivendicato nei confronti di una società assistita dallo Studio Legale Riviera.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/sentenza-tribunale-brescia-rigetto-ricorso-studio-legale-riviera/): La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società resistente,... - [Riconoscimento giudiziale della legittimità del contratto di appalto anche in caso di intervenuta notifica di un verbale ispettivo di accertamento della presunta interposizione illecita di manodopera.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/sentenza-tribunale-brescia-legittimita-appalto-lavoro/): La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società committente... - [Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/studio-legale-riviera-annullate-sentenze-tribunale-rovigo/): Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro -, per l’omessa integrazione... - [Annullamento dell’avviso di addebito dell’INPS per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/annullamento-avviso-addebito-inps-prescrizione-contributi/): La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, proposta dallo Studio Legale Riviera, avverso l’avviso di addebito con... - [L’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario non giustifica l’assenza dal lavoro.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/sospensione-dal-lavoro-per-violazione-isolamento-fiduciario/): Deve ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla società –... - [È assente ingiustificato, e come tale licenziabile, il dipendente che ometta di presentarsi al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi, nonostante il datore di lavoro non avesse disposto la sorveglianza sanitaria.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/licenziamento-legittimo-assenza-ingiustificata-oltre-60-giorni/): È valido il licenziamento comminato nei confronti del dipendente che, dopo essere stato assente per malattia per un periodo superiore... - [Svolgimento di mansioni superiori e diritto alle differenze retributive e contributive nel pubblico impiego contrattualizzato.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/differenze-retributive-nel-pubblico-impiego-caso-giudiziario/): Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, e la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, hanno confermato il diritto del lavoratore... - [Aggressione fisica al collega fuori dall'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/aggressione-fuori-orario-licenziamento-legittimo/): Con questa sentenza pronunziata nella fase di opposizione del Rito Fornero, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, ha confermato l’ordinanza... - [Doppio licenziamento e termini di impugnazione.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/doppio-licenziamento-termini-di-impugnazione/): La sentenza concerne la fattispecie di mera creazione giurisprudenziale afferente la comminazione di un doppio licenziamento che nel caso de... - [Superamento del periodo di comporto e condotta del datore di lavoro.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/superamento-comporto-e-licenziamento-analisi-legale/): Il comportamento concludente del datore di lavoro può integrare gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi del verificatosi superamento del... - [Violazione della clausola di stabilizzazione e diritto di precedenza alla assunzione a tempo indeterminato prevista in un accordo di prossimità, costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contestuale risarcimento del danno subito.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/violazione-clausola-stabilizzazione-sentenza-analizzata/): Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola di stabilizzazione e di precedenza... - [Illegittimita' di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per errata applicazione dei criteri di scelta previsti per legge.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/illegittimita-licenziamento-errata-applicazione-criteri-di-scelta/): Con questa ordinanza, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, statuiva l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, a... - [È ritorsivo il licenziamento volto a reprimere le rivendicazioni del dipendente.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/licenziamento-ritorsivo-nullita-per-rivendicazioni-legittime/): Il licenziamento per giusta causa comminato a fronte delle rivendicazioni, peraltro legittime, svolte dal prestatore di lavoro (afferenti, a titolo... - [Il pericolo di irrecuperabilità delle somme non giustifica la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/sospensione-sentenza-lavoro-respinta-dalla-corte-di-appello/): Con Ordinanza del 16. 02. 2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure... - [Il socio di maggioranza di società di capitali può essere assunto alle dipendenze della medesima società.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/assunzione-socio-di-maggioranza-sentenza-tribunale-brescia/): Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35/2022 pubblicata in data 09. 02. 2022, in accoglimento del ricorso... - [La Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Milano conferma il licenziamento ritorsivo.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/corte-appello-milano-licenziamento-ritorsivo-confermato/): La Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, avvalorando integralmente la sentenza del Giudice di prime cure, ha respinto... - [Ultimo precedente dello Studio Legale Riviera: impugnazione dell’avviso di pagamento Inps e conferma della legittimità e validità delle pattuizioni intercorse tra le parti.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/il-tribunale-di-brescia-annulla-avviso-pagamento-inps/): Il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, ad integrale accoglimento del ricorso di accertamento negativo promosso dalla Società patrocinata dallo... - [L’Inps emette l’Avviso di addebito in pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla società, destinataria dell’avviso, assistita dallo Studio Legale Riviera, e viene condannato alla rifusione delle spese di lite.](https://www.studiolegaleriviera.it/sentenze-diritto-del-lavoro/vittoria-legale-inps-condannato-alla-rifusione-spese/): La Società assistita dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la condanna dell’Ente impositore alla rifusione delle spese di lite che... --- ## Privati - [Diritto previdenziale](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/diritto-previdenziale/) - [Diritto del lavoro](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/diritto-del-lavoro/) - [Diritto sindacale](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/diritto-sindacale/) - [Infortuni e malattie professionali](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/avvocato-infortuni-sul-lavoro/) - [Contrattualistica](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/consulenza-contrattualistica/) - [Tutela della privacy](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-avvocato-del-lavoro/consulenza-legale-privacy-lavoratore/) --- ## Aziende - [Whistleblowing](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/avvocato-whistleblowing/) - [Modello 231](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/consulenza-modello-organizzativo-231/) - [Diritto del lavoro](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/diritto-del-lavoro-per-aziende/) - [Diritto sindacale](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/diritto-sindacale-per-aziende/) - [Infortuni e malattie professionali](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/consulenza-legale-infortuni-sul-lavoro/) - [Contrattualistica](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/consulenza-contrattualistica-impresa/) - [Tutela della privacy](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/consulenza-legale-privacy-aziendale/) - [Contratti di rete](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/contratti-di-rete-per-imprese/) - [Amministrazione e gestione del personale](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/avvocato-gestione-del-personale/) - [Studio legale in outsourcing](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/studio-legale-in-outsourcing/) - [Certificazione di parità di genere](https://www.studiolegaleriviera.it/servizi-legali-per-aziende/certificazione-parita-di-genere/) --- # # Detailed Content ## Pagine Sitemap | Studio Legale Riviera Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza EN Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza IT EN Home - Sitemap Sitemap Pagine Casi di successoContattiDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoro per i privatiHomeL'esperto rispondeLo studioNews & Press News Annullamento del verbale di accertamento e notificazione dell’INPS stante la genuinità dell’appalto sottoscritto tra le parti.Condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio a seguito di opposizione ad avviso di addebito sgravato in autotuela dall’Ente.Corriere della seraMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIA1000 + 1000 IMPRESEMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIAGiornale di BresciaCorriere della seraMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIAMECCANICA FONDERIA Contenuti Impugnazione Licenziamento BergamoImpugnazione Licenziamento BresciaAvvocato contrattualistica MonzaDiritto Sindacale per aziende MonzaDiritto del lavoro per Aziende MonzaAvvocato del lavoro MonzaAvvocato contrattualistica MilanoAvvocato contrattualistica MantovaAvvocato contrattualistica CremonaAvvocato contrattualistica BergamoAvvocato contrattualistica BresciaDiritto Sindacale per Aziende MilanoDiritto Sindacale per Aziende MantovaDiritto Sindacale per Aziende CremonaDiritto Sindacale per aziende BergamoDiritto Sindacale per aziende BresciaDiritto del lavoro per Aziende MilanoDiritto del lavoro per Aziende MantovaDiritto del lavoro per Aziende CremonaDiritto del lavoro per Aziende BergamoDiritto del lavoro per Aziende BresciaAvvocato del lavoro MilanoAvvocato del lavoro MantovaAvvocato del lavoro CremonaAvvocato del lavoro BresciaAvvocato del lavoro Bergamo Casi di successo Reintegrato il lavoratore stante la nullità del licenziamento intimatogli in frode alla legge.Deve essere reintegrato il dirigente di una pubblica amministrazione licenziato oltre lo spirare del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso.Opposizione all’avviso di addebito inps, efficacia di altro e precedente giudizio e sospensione del decorso del termine di prescrizione.L’Inps emette l’Avviso di addebito in pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla società, destinataria dell’avviso, assistita dallo Studio Legale Riviera, e viene condannato alla rifusione delle spese di lite.Inps condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Società assistita dallo Studio Legale Riviera per averla costretta ad agire giudizialmente al fine di contrastare gli effetti di un avviso di addebito già affetto da vizio formale.Escluso il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato rivendicato nei confronti di una società assistita dallo Studio Legale Riviera.Riconoscimento giudiziale della legittimità del contratto di appalto anche in caso di intervenuta notifica di un verbale ispettivo di accertamento della presunta interposizione illecita di manodopera.Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di RovigoAnnullamento dell’avviso di addebito dell’INPS per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali.L’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario non giustifica l’assenza dal lavoro.È assente ingiustificato, e come tale licenziabile, il dipendente che ometta di presentarsi al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi, nonostante il datore di lavoro non... --- Contatti Studio Avvocati del Lavoro | Studio Legale Riviera Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza EN Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza IT EN Home - Contatti Contatti Contatti Chiamaci T: +39 348 7896197 T: +39 030 6364882 Scrivici Info@studiolegaleriviera.it Compila il form per ricevere informazioni. Nome e Cognome* Sono un* —Seleziona un'opzione—AziendaPrivato Email Telefono Messaggio Confermo di aver letto e compreso l’informativa privacy relativa alla richiesta di contatto* I campi contrassegnati con * sono obbligatori Dove siamo Brescia Via Solferino 17 Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII 106 Mantova Via Attilio Mori 8 Palazzolo sull'Oglio via Lancini 27 Milano Via San Calimero 11 Brescia Via Solferino 1725122 Brescia BS Portami lì Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII 10624121 Bergamo BG Portami lì Mantova Via Attilio Mori 846100 Mantova MN Portami lì Palazzolo sull'Oglio via lancini 2725036 Palazzolo sull'Oglio BS Portami lì Milano Via San Calimero 1120122 Milano MI Portami lì Contatti Chiamaci T. +39 348 7896197 T. +39 030 6364882 Scrivici Info@studiolegaleriviera.it Dove siamo BresciaVia Solferino 17 BergamoViale Papa Giovanni XXIII 106 MantovaVia Attilio Mori 8 Palazzolo sull'Ogliovia Lancini 27 MilanoVia San Calimero 11 Info utili Diritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoro per i privatiLo studioCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti © 2025 Studio Legale Riviera - P.I. 02049770205 Privacy Policy - Cookie Policy - Sitemap - Credits - Design by Dexa --- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat, orci ac laoreet cursus, dolor sem luctus lorem, eget consequat magna felis a magna. Aliquam scelerisque condimentum ante, eget facilisis tortor lobortis in. In interdum venenatis justo eget consequat. Morbi commodo rhoncus mi nec pharetra. Aliquam erat volutpat. Mauris non lorem eu dolor hendrerit dapibus. Mauris mollis nisl quis sapien posuere consectetur. Nullam in sapien at nisi ornare bibendum at ut lectus. Pellentesque ut magna mauris. Nam viverra suscipit ligula, sed accumsan enim placerat nec. Cras vitae metus vel dolor ultrices sagittis. Duis venenatis augue sed risus laoreet congue ac ac leo. Donec fermentum accumsan libero sit amet iaculis. Duis tristique dictum enim, ac fringilla risus bibendum in. Nunc ornare, quam sit amet ultricies gravida, tortor mi malesuada urna, quis commodo dui nibh in lacus. Nunc vel tortor mi. Pellentesque vel urna a arcu adipiscing imperdiet vitae sit amet neque. Integer eu lectus et nunc dictum sagittis. Curabitur commodo vulputate fringilla. Sed eleifend, arcu convallis adipiscing congue, dui turpis commodo magna, et vehicula sapien turpis sit amet nisi. --- Studio Legale Diritto del Lavoro | Avvocati diritto del lavoro Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza EN Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza IT EN Home - Lo studio Lo studio Un team solido e affidabile, con un ampio ventaglio di competenze. Il diritto del lavoro è, da sempre, la specifica area di azione dello Studio Legale Riviera. Una materia ampia, complessa e sempre in evoluzione, che può incidere sulla vita di aziende, imprenditori e lavoratori. Ha quindi importanti riflessi sulla società e l’economia, oltre a regolare l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche. Il nostro team di esperti avvocati del lavoro ha la giusta gamma di competenze per fornire la migliore consulenza e assistenza legale a imprese e privati. Esperienza sul campo Un buon servizio legale è fatto di competenza, ma anche di grande esperienza sul campo. Da quasi un ventennio, il nostro studio lavora per te.   Competenza al tuo servizio Il diritto del lavoro è complesso e in costante evoluzione. La nostra competenza è fatta di studio appassionato e di aggiornamento continuo. Massima riservatezza Una consulenza legale coinvolge aspetti professionali e personali che vanno salvaguardati. Garantiamo sempre la massima riservatezza. Siamo un vero partner strategico per aziende e lavoratori. Da sempre, il nostro studio legale di diritto del lavoro usa esperienza, competenze e strumenti adeguati per raggiungere gli obiettivi di ciascun assistito. In particolare, diventiamo partner strategico delle aziende per tutelare i loro interessi in materia di diritto del lavoro. Sappiamo anche difendere i lavoratori perché possano far valere pienamente i propri diritti. Siamo un vero partner strategico per aziende e lavoratori. Da sempre, il nostro studio legale di diritto del lavoro usa esperienza, competenze e strumenti adeguati per raggiungere gli obiettivi di ciascun assistito. In particolare, diventiamo partner strategico delle aziende per tutelare i loro interessi in materia di diritto del lavoro. Sappiamo anche difendere i lavoratori perché possano far valere pienamente i propri diritti. La nostra evoluzione Oltre al nostro staff interno di avvocati di diritto del lavoro, mettiamo a tua disposizione un team di qualificati professionisti. Le loro competenze specialistiche danno ancora più valore ed efficacia agli interventi. L’avvocato Giovanna Riviera ha conseguito l’attestato di Esperto UNI PdR 125/2022 relativo alla Parità di genere. Lo Studio si dimostra così sempre più vicino all’evoluzione della società. SCARICA L’ATTESTATO La fondatrice Giovanna Riviera Giovanna Riviera apre nel 2006 il suo studio di avvocato giuslavorista a Mantova e poi a Brescia. Segue numerosi corsi di specializzazione e consegue master specialistici. È avvocato... --- L'Esperto Risponde | Domande diritto del lavoro Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza EN Lo studioDiritto del lavoro per aziendeDiritto del lavoroDiritto sindacaleInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyContratti di reteAmministrazione e gestione del personaleStudio legale in outsourcingCertificazione di parità di genereModello 231WhistleblowingDiritto del lavoro per i privatiDiritto del lavoroDiritto sindacaleDiritto previdenzialeInfortuni e malattie professionaliContrattualisticaTutela della privacyCasi di successoL’esperto rispondeNews & PressContatti Richiedi una consulenza IT EN Home - L’esperto risponde L’esperto risponde I tuoi quesiti nell’ambito del diritto del lavoro meritano la risposta di una professionista del settore. Il diritto del lavoro è una materia estremamente complessa ed articolata, con ampie ricadute sulla società. Le sue norme e sentenze coinvolgono ogni giorno migliaia di aziende, professionisti e lavoratori, che chiedono risposte precise ai loro quesiti. Giovanna Riviera, grazie alla sua solida competenza e ai risultati conseguiti in anni di carriera come avvocato del lavoro, fa parte del team dei giuslavoristi de L’Esperto Risponde del Sole 24 Ore. Domanda 16/05/2025 In tema di mobilità verticale, con ordinanza 18744 del 9 luglio 2024, la Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è occupata dell’interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per l’Industria metalmeccanica del 20 gennaio 2008. La Suprema corte ha ribadito l’importanza di un accertamento concreto della capacità del lavoratore ai fini della mobilità verticale tra le categorie, escludendo un automatismo basato solo sul decorso del tempo. Essendo intervenuti diversi rinnovi di tale Ccnl, si chiede se il principio espresso nell’ordinanza citata è tuttora valido. Risposta La Cassazione, con l’ordinanza 18744 del 9 luglio 2024 richiamata nel quesito, si è pronunciata in merito all’ipotesi di mobilità verticale di cui alla lettera c dell’articolo 1, paragrafo II, del punto C, sezione quarta, titolo II, del Ccnl Metalmeccanici industria del 2008, nella cui formulazione era espressamente previsto che l’assegnazione avvenisse previo “accertamento” delle capacità del lavoratore di svolgere le funzioni di cui al superiore livello, e che tale accertamento sarebbe avvenuto attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese nei compiti di cui al superiore livello, decorso 18 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione. La Cassazione rilevava come, già dal dato testuale, emergesse l’assenza dell’automatismo nel passaggio di livello, essendo in primo luogo necessario un periodo di sperimentazione di 18 mesi, e il successivo accertamento dell’acquisizione delle relative competenze da parte del lavoratore. Nell’interpretazione dell’articolo citato i giudici effettuavano, altresì, il raffronto con le altre ipotesi di mobilità verticale previste dal medesimo articolo, rilevando come, anche per l’ipotesi di cui al punto d), fosse previsto l’accertamento da parte del datore di lavoro, mentre, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), non vi fosse tale espressa previsione, e il mero decorso degli indicati periodi di tempo di svolgimento delle mansioni fosse sufficiente, a livello presuntivo,... --- --- ## News La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia con sentenza n. 203/2025 in accoglimento del ricorso in opposizione ai verbali di accertamento e notificazione presentato dalla Società assistita dall’Avv. Giovanna Riviera, ha annullato i verbali impugnati dichiarandone la illegittimità ed ha respinto in pari tempo la domanda riconvenzionale proposta dall’INPS. La Società, sostenendo la legittimità del contratto di appalto, conveniva in giudizio gli enti accertatori per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione con cui veniva ingiunto il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili a fronte dei rilievi eseguiti dagli agenti accertatoti che avevano ritenuto per contro l’appalto non genuino e contestato la violazione dell’art. 29 cp 1 D. lgs 276/2003. Il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso proposto dall’avv. Riviera fondato, evidenziando che grava sull’ente accertatore l’onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa portando all’attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti. In pari tempo il giudicante ha altresì dato atto che dall’esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente e dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emersa in maniera incontrovertibile la genuinità dell’appalto atteso altresì che tali risultanze istruttorie non sono state sconfessate in modo alcuno dalla documentazione allegata dall’Ente accertatore né dalle dichiarazioni rese in giudizio dell’agente accertatore. Per l’effetto, stante l’intervenuta caducazione delle pretese oggetto dei verbali opposti, veniva rigettata altresì la domanda riconvenzionale spiegata dall’INPS afferente all’accertamento della responsabilità solidale della ricorrente ex art 29 co. 2 D. lgs. 276/2003. Il Giudice rileva come essendo venuto meno l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’illegittimità della somministrazione di manodopera, decadono per l’effetto anche i maggiori importi oggetto della domanda riconvenzionale. --- Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, con sentenza n. 685/2025 pubblicata il 20/5/2025 in accoglimento del ricorso proposto dall’avv. Giovanna Riviera in opposizione all’avviso di addebito notificato dall’INPS al proprio assistito ed avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali Gestione Artigiani, dichiarava illegittimo il provvedimento dell’ente condannandolo al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, configurandosi nel caso di specie una ipotesi di soccombenza virtuale. L’INPS infatti, solo a fronte della notifica del ricorso, e quindi dell’instaurazione del giudizio, provvedeva in autotutela ad annullare il provvedimento oggetto di impugnazione. --- --- ## Contenuti --- ## Casi di successo Nella vicenda in commento il lavoratore assistito dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, stante l’accertata e dichiarata nullità del licenziamento comminatogli dalla società. Nella vicenda in commento il lavoratore assistito dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, stante l’accertata e dichiarata nullità del licenziamento comminatogli dalla società. Con ricorso presentato dal lavoratore per il tramite dello Studio Legale Riviera veniva infatti impugnato il provvedimento espulsivo comminato per asserita giusta causa dalla società datrice di lavoro eccependone la nullità, annullabilità, illegittimità invalidità ed inefficacia sotto diversi profili, fra cui la violazione del disposto di cui all’art. 1334 c. c. in quanto in frode alla legge ed in subordine dell’art. 1345 c. c. per violazione di norma imperativa di legge. Sul punto lo Studio Legale Rivera aveva infatti eccepito come la società datrice di lavoro avesse provveduto invero al licenziamento nei confronti di tutti i lavoratori in forza, ad eccezione di uno, di tal che l’asserita giusta causa, imputata nel licenziamento comminato nei confronti del lavoratore assistito dallo studio, costituiva un mero espediente per eludere la normativa afferente ai licenziamenti collettivi. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo quindi le eccezioni sollevate dal lavoratore per il tramite dello Studio Legale Riviera, accertata la natura elusiva del fine perseguito dalla società con la comminazione del provvedimento espulsivo, dichiarava il licenziamento nullo poiché solo apparentemente disciplinare, condannando la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. --- Il caso oggetto della sentenza in commento concerne un dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, assistito dallo Studio Legale Riviera, coinvolto nella vicenda penale che aveva interessato una delle società presso le quali lo stesso era chiamato ad effettuare rituali controlli, accusato di aver omesso le segnalazioni di sua competenza. Il caso oggetto della sentenza in commento concerne un dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, assistito dallo Studio Legale Riviera, coinvolto nella vicenda penale che aveva interessato una delle società presso le quali lo stesso era chiamato ad effettuare rituali controlli, accusato di aver omesso le segnalazioni di sua competenza. In conseguenza del suo rinvio a giudizio, la Pubblica Amministrazione avviava un procedimento disciplinare nei confronti del suddetto che, a distanza di circa un mese dalla contestazione, veniva sospeso “sino all’esito del giudizio di primo grado” e che tuttavia riprendeva solo a fronte della sentenza di appello, peraltro con l’integrazione dell’originario addebito, per concludersi con la comminazione di un licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di Brescia, adito dal Dirigente per l’accertamento e declaratoria della illegittimità del provvedimento espulsivo, ha accolto il ricorso redatto dallo Studio Legale Riviera ritenendo fondata l’eccezione svolta in via preliminare e quindi omettendo di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni formali e di merito. Precisamente, come si legge nell’allegata sentenza, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che l’Amministrazione avesse disatteso le norme sul procedimento disciplinare, atteso che l’art. 55ter del d. lgs. n. 165 del 30. 03. 2001, pur contemplando la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare sino al termine di quello penale, onera l’Amministrazione della sua riattivazione entro un termine – 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla presentazione dell’istanza di riapertura – che è perentorio e che nel caso in esame deve ritenersi decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (che peraltro aveva visto l’assoluzione del ricorrente da tutti i capi di imputazione), finanche corrispondente al termine che la stessa Amministrazione si era imposta di rispettare. Soluzione, quella offerta, tale da garantire la tempestività dell’azione disciplinare nel rispetto del diritto di difesa e della salvaguardia del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Per l’effetto, l’Amministrazione è stata condannata alla reintegrazione del dipendente ed alla corresponsione dell’indennità risarcitoria. --- La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera, rigettando l’appello proposto dall’Inps e quindi confermando la non debenza delle somme asseritamente dovute dalla professionista a titolo di contributi maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata. Mediante l’allegata sentenza la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera, rigettando l’appello proposto dall’Inps e quindi confermando la non debenza delle somme asseritamente dovute dalla professionista a titolo di contributi maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata. Sebbene la Corte territoriale abbia escluso, difformemente dalla statuizione di primo grado, l’intervenuta prescrizione del credito, la disamina del merito della fattispecie sottopostale ha consentito ugualmente di ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera in ordine all’insussistenza dell’obbligo contributivo, a prescindere dall’iscrizione alla gestione separata, stante la dimostrazione della riconducibilità dei redditi ad un’attività lavorativa svolta in forma subordinata, come appurato in separato e precedente giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare svoltosi avanti alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia. Il Giudice di seconde cure, infatti, ha ritenuto che non fosse pertinente il richiamo compiuto dall’Inps all’orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimazione del lavoratore ad agire nei confronti dell’Ente per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando come la professionista, nella veste di convenuta in senso sostanziale, non avesse formulato domanda autonoma affinchè fosse compiuto simile accertamento, ma si fosse limitata ad eccepire l’esistenza di un fatto impeditivo/estintivo del credito, rappresentato dal fatto che la fonte del reddito prodotto fosse un rapporto di lavoro subordinato. Quanto poi alle ulteriori censure dell’Inps sull’inopponibilità nei suoi confronti del decreto (contenente l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato) emesso dal giudice del fallimento, non avendo l’Ente preso parte al giudizio, e sull’efficacia meramente endo-fallimentare di tale decreto, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia ha osservato come il provvedimento fosse stato prodotto come elemento probatorio ed altresì come i verbali di audizione testimoniale, parimenti prodotti in appello ed ammissibili per l’indispensabilità ai fini della decisione, dovessero ritenersi integranti gli estremi di prove atipiche e, come tali, liberamente e prudentemente apprezzabili dal Giudice. Del resto, la circostanza che le prove già assunte nel giudizio fallimentare vertessero sui medesimi fatti avrebbe reso superfluo, e contrastante con il principio di economia processuale, l’assunzione delle prove nel giudizio in esame, specie in difetto della richiesta dell’Ente. La raggiunta prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha, pertanto, consentito di appurare come i redditi prodotti dall’apparente professionista fossero ascrivibili al lavoro da dipendente, con conseguente rigetto delle pretese contributive dell’Inps. Quanto alla succitata eccezione di prescrizione, si ritiene opportuno rappresentare che la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Brescia, pur confermando che il credito oggetto dell’avviso di addebito Inps, afferente al versamento dei contributi asseritamente maturati in ragione dell’iscrizione alla Gestione Separata, soggiaccia al termine di prescrizione quinquennale decorrente dall’ultimo giorno utile al versamento, ha rilevato, discostandosi dalla statuizione del Giudice di prime cure e pur nella consapevolezza della controvertibilità della questione, come l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configuri – in astratto – un doloso occultamento del debito, determinando la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.... --- In pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla Società, preordinata ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente impositore oggetto del verbale di accertamento e notificazione, la medesima Società veniva resa destinataria, dapprima, dell’avviso di addebito e, successivamente, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In pendenza della causa di accertamento negativo promossa dalla Società, preordinata ad ottenere la declaratoria di infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente impositore oggetto del verbale di accertamento e notificazione, la medesima Società veniva resa destinataria, dapprima, dell’avviso di addebito e, successivamente, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La Società, per l’effetto, si trovava costretta a radicare due ulteriori giudizi al fine di contrastare le avversarie pretese e scongiurare il rischio della paventata ipoteca. Solo in sede di costituzione nel giudizio da ultimo radicato, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’Inps riconosceva che l’avviso di addebito era affetto da vizio formale, in quanto emesso in pendenza della succitata causa di accertamento negativo, e ne comunicava l’intervenuto annullamento in autotutela con conseguente sgravio, comunque successivo all’instaurazione del giudizio. La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della Società ricorrente, ha ritenuto che, fermo restando l’intervenuta cessazione della materia del contendere, la circostanza che l’annullamento dell’avviso di addebito fosse cronologicamente successivo all’opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, aveva imposto alla Società di agire in giudizio per paralizzare gli effetti pregiudizievoli della comunicazione ricevuta e ciò sebbene l’Inps, sin dall’instaurazione del primo giudizio di accertamento negativo, fosse consapevole del vizio formale che avrebbe poi condotto all’annullamento dell’avviso. --- La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società resistente, ha integralmente rigettato il ricorso mediante il quale una collaboratrice occasionale della società, addetta al telemarketing , rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive. Con la recente sentenza, ivi commentata, la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in accoglimento delle eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società resistente, ha integralmente rigettato il ricorso mediante il quale una collaboratrice occasionale della società, addetta al telemarketing , rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive. Come è stato osservato dal Giudice di prime cure, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte, benchè ogni attività umana economicamente rilevante possa essere oggetto – indifferentemente – sia di un contratto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga contestata la tipologia contrattuale formalmente indicata dalle parti è necessario uno specifico vaglio delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del lavoratore. Nel caso in esame, né la documentazione in atti né le deposizioni testimoniali raccolte sono state ritenute tali da confermare la ravvisabilità degli elementi caratterizzanti la subordinazione, ovvero l’assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e l’esercizio di poteri di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative. Gli stessi indici sussidiari della subordinazione (quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilite ed il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro), peraltro utilizzabili solo allorquando non risulti agevole una verifica di tipo immediato degli elementi caratterizzanti la subordinazione, precluderebbero la possibilità di addivenire ad una diversa conclusione. Degna di rilievo è altresì la constatazione, compiuta dal Tribunale, per cui la consegna alla ricorrente di elenchi contenenti le aziende da contattare – forniti al solo fine di scongiurare il rischio di sovrapposizioni territoriali con le altre addette al telemarketing – non potesse ritenersi di per sé sintomatico della subordinazione se, come nel caso de quo, si configuri quale mero strumento di coordinamento dell’attività del lavoratore con quella del committente. Analogamente, non è stata ritenuta sintomatica della subordinazione la circostanza che le proposte commerciali, dalla ricorrente successivamente elaborate, avessero contenuto predeterminato, considerato che anche nell’ambito del contratto di appalto ovvero d’opera, l’oggetto della prestazione viene delineato dal committente, che ha anche un potere di verifica della corretta esecuzione. --- La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società committente di un appalto di servizi labour intensive, Con l’allegata sentenza, la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto le difese svolte dallo Studio Legale Riviera nell’interesse della società committente di un appalto di servizi labour intensive, respingendo integralmente, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, la richiesta del dipendente-ricorrente di ottenere l’accertamento della non genuinità degli appalti intercorsi tra la succitata committente ed una pluralità di cooperative di cui lo stesso era stato dipendente e, per l’effetto, la costituzione di un rapporto lavorativo direttamente in capo alla stessa società committente. In primo luogo, condividendo l’eccezione preliminare sollevata dallo Studio Legale Riviera, il Giudice adito ha dichiarato, seppur limitatamente ai contratti più risalenti, l’intervenuta decadenza del lavoratore dalla possibilità di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto lavorativo in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, vale a dire la società committente, rilevando come questi avesse disatteso il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lettera d) della L. n. 183/2010, la cui applicazione, nonostante il richiamo all’art. 6 della L. n. 604/1966, non deve ritenersi circoscritta all’ipotesi in cui sia intervenuto un licenziamento. Il ricorrente aveva quindi l’onere, entro il prescritto termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione di ogni rapporto lavorativo, di impugnare ciascuno dei contratti di lavoro intercorsi con le cooperative. Appurata l’osservanza del termine unicamente con riguardo all’ultimo contratto di lavoro, impugnato in costanza del suo svolgimento, il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onere di provare le circostanze di fatto comprovanti la natura non genuina dell’appalto. Al contempo, le risultanze istruttorie testimoniali hanno confermato che, in ossequio all’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, l’organizzazione dei mezzi necessari era integralmente in capo all’appaltatore e che la committente non esercitava interventi dispositivi e di controllo, a nulla valendo le mere richieste attinenti all’effettiva esecuzione del risultato del lavoro commissionato, cosicchè l’appalto doveva ritenersi lecito, con conseguente rigetto delle domande di parte ricorrente. Nel pronunciare siffatta sentenza il Tribunale di Brescia ha finanche escluso la rilevanza delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione dell’ITL di Brescia, mediante il quale era stata ravvisata un’interposizione illecita di manodopera, giacchè in esso i verbalizzanti avevano riportato circostanze non direttamente accertate bensì apprese dalle dichiarazioni rese da soggetti non identificabili nel verbale (i nominativi erano stati cancellati), e di cui era stata finanche omessa l’allegazione. --- Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro -, per l’omessa integrazione del contraddittorio con l’Inps, litisconsorte necessario. Lo Studio Legale Riviera ottiene l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro -, per l’omessa integrazione del contraddittorio con l’Inps, litisconsorte necessario. Così ha statuito la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia, che, per l’effetto, ha disposto la rimessione della causa al Giudice di prime cure. --- La Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, proposta dallo Studio Legale Riviera, avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva intimato alla ricorrente il versamento di contributi asseritamente maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata. Mediante l’allegata sentenza la Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, proposta dallo Studio Legale Riviera, avverso l’avviso di addebito con il quale l’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – aveva intimato alla ricorrente il versamento di contributi asseritamente maturati in ragione della sua iscrizione alla Gestione Separata. Come è stato rilevato dal Giudice del Lavoro, l’asserito diritto di credito dell’Ente previdenziale doveva ritenersi estinto per l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dall’ultimo giorno utile ai fini del versamento dei contributi. Lo stesso Giudice ha avuto cura di evidenziare, concordando con le eccezioni sollevate sul punto dallo Studio Legale Riviera, che, ai fini dell’individuazione del dies a quo, non rileva la data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa, che integra gli estremi di una mera dichiarazione di scienza, e che l’omessa compilazione del quadro RR della succitata dichiarazione non può profilarsi come doloso occultamento di debito, ex art. 2941 n. 8 c. c. , idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, allorquando, come nel caso in esame, il credito sia comunque evincibile da altre parti della dichiarazione correttamente compilate. --- Deve ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla società – assistita dallo Studio Legale Riviera – nei confronti del proprio dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto due giorni di permesso per l’asserita necessità di sottoporsi ad una visita medica, si rechi nel Regno Unito, in pendenza del periodo di emergenza sanitaria, e non possa rientrare tempestivamente al lavoro, con conseguente danno per l’azienda, stante l’obbligo, al suo rientro, di osservare il periodo di isolamento fiduciario prescritto dal DPCM già vigente al momento della sua partenza per l’estero. Deve ritenersi legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminato dalla società – assistita dallo Studio Legale Riviera – nei confronti del proprio dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto due giorni di permesso per l’asserita necessità di sottoporsi ad una visita medica, si rechi nel Regno Unito, in pendenza del periodo di emergenza sanitaria, e non possa rientrare tempestivamente al lavoro, con conseguente danno per l’azienda, stante l’obbligo, al suo rientro, di osservare il periodo di isolamento fiduciario prescritto dal DPCM già vigente al momento della sua partenza per l’estero. Tale decisione, contenuta nel lodo arbitrale ivi pubblicato, è scaturita dalla constatazione, da parte del Presidente del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, che il dipendente non era stato in grado di produrre documentazione attestante la prenotazione od effettuazione della presunta visita medica e che la sua assenza, protrattasi oltre i due giorni concessi dalla datrice di lavoro, risultava ingiustificata e non sorretta da una “causa di forza maggiore”, quale quella dell’obbligo di quarantena scaturente dal rientro dall’estero, in considerazione del fatto che il lavoratore non poteva ignorare la situazione di emergenza sanitaria e la normativa all’epoca già vigente e diffusa con ogni mezzo di comunicazione. --- È valido il licenziamento comminato nei confronti del dipendente che, dopo essere stato assente per malattia per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi, ometta, una volta cessato lo stato morboso, di presentarsi al lavoro. È valido il licenziamento comminato nei confronti del dipendente che, dopo essere stato assente per malattia per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi, ometta, una volta cessato lo stato morboso, di presentarsi al lavoro, a nulla valendo la circostanza che il datore di lavoro non gli avesse fissato la visita di sorveglianza sanitaria contemplata dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter preordinata a verificare l’idoneità alla mansione ai fini della tutela della sua incolumità e della salute. In questi termini si è recentemente espressa la Suprema Corte – Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 29756/2022 pubblicata in data 12. 10. 2022, che, ponendosi in linea con l’indirizzo già sostenuto nella pronuncia n. 7566/2020, ha ribadito che l’omessa comunicazione della visita di sorveglianza sanitaria giustifica unicamente l’astensione ex art. 1460 c. c. , da parte del dipendente, dall’esecuzione delle mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, ma non altresì la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro, nell’attesa della visita medica, disporre l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa. --- Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, e la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, hanno confermato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive e contributive derivanti dallo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria superiore, come delineata dal CCNL Comparto Sanità pubblica. Con le sentenze sotto riportate, precisamente di primo e secondo grado, il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, e la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, hanno confermato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive e contributive derivanti dallo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria superiore, come delineata dal CCNL Comparto Sanità pubblica. Come si evince dalla lettura delle predette sentenze, dirimente ai fini dell’accoglimento dell’azione giudiziale, è stato l’accertamento delle mansioni svolte in modo continuativo dal lavoratore rapportate poi alle previsioni sul punto esistenti, nel CCNL di settore. --- Con questa sentenza pronunziata nella fase di opposizione del Rito Fornero, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, ha confermato l’ordinanza precedentemente emessa nella fase di cognizione sommaria. Con questa sentenza pronunziata nella fase di opposizione del Rito Fornero, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, ha confermato l’ordinanza precedentemente emessa nella fase di cognizione sommaria, chiarendo che, l’aggressione perpetrata da un collega di lavoro, fuori dall’orario di lavoro, e quindi estranea allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, ma verificatasi comunque all’interno del contesto aziendale, in danno di altro collega di lavoro, integra gli estremi della gravissima ed irreparabile violazione dell’obbligo di fedeltà, da intendersi anche quale capacità del lavoratore di inserirsi proficuamente all’interno del contesto aziendale, e quindi legittimante la comminazione di un licenziamento immediato per giusta causa. --- La sentenza concerne la fattispecie di mera creazione giurisprudenziale afferente la comminazione di un doppio licenziamento che nel caso de quo, trae origine e fondamento dai medesimi fatti che assumono però valenza giuridica ben distinta. La sentenza concerne la fattispecie di mera creazione giurisprudenziale afferente la comminazione di un doppio licenziamento che nel caso de quo, trae origine e fondamento dai medesimi fatti che assumono però valenza giuridica ben distinta, da un lato quale infrazione disciplinare e dall’altro, quale impossibilità sopravvenuta di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, ad un primo licenziamento per giusta causa, seguiva la comminazione di un secondo licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A fronte della legittima e valida comminazione di un doppio licenziamento, il lavoratore a mezzo del proprio sindacato provvedeva ad impugnare stragiudizialmente unicamente il secondo licenziamento, incorrendo pertanto nella insanabile decadenza dalla impugnazione guidiziale del primo licenziamento, e conseguente, all’integrale rigetto della domanda giudiziale proposta. --- Il comportamento concludente del datore di lavoro può integrare gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi del verificatosi superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro. Con la presente sentenza di secondo grado,viene rimarcato che, il comportamento concludente del datore di lavoro, posto in essere prima della comminazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto, con una pluralità di condotte, può integrare gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi del verificatosi superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, e conseguentemente, stante la legittima aspettativa insorta a favore del lavoratore di prosecuzione del rapporto di lavoro, comportare la declaratoria di illegittimità del successivo licenziamento comminato. --- Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola di stabilizzazione e di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, inserita in un accordo di prossimità siglato fra una società ed alcune OO.SS. Con questa sentenza, il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la validità ed efficacia di una clausola di stabilizzazione e di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, inserita in un accordo di prossimità siglato fra una società ed alcune OO. SS. in deroga alla clausola di contingentamento prevista nel CCNL di settore per le assunzioni a termine, e dopo aver acclarato la violazione di siffatta clausola in danno di una lavoratrice, ha disposto la costituzione ex art. 2932 c. c. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione della predetta pattuizione espressa contrattuale, unitamente al riconoscimento del risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, rappresentati nel caso de quo, dalle retribuzioni non corrisposte alla lavoratrice dalla data della mancata illegittima stabilizzazione sino alla pronunzia della relativa sentenza. --- Con questa ordinanza, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, statuiva l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, a fronte di un calo di fatturato subito dal datore di lavoro, stante la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta previsti per legge. Con questa ordinanza, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, statuiva l’illegittimità di un licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo, a fronte di un calo di fatturato subito dal datore di lavoro, stante la mancata corretta applicazione dei criteri di scelta previsti per legge. In particolare, dato atto che, la società datrice di lavoro ha svariate unità locali, il Giudice ha ravvisato una violazione nell’applicazione dei criteri di scelta, fondamentali per individuare il lavoratore licenziare, per omessa comparazione di tutte le maestranze presenti nelle svariate unità locali, con contestuale indicazione del lavoratore che, in realtà, avrebbe dovuto essere licenziato. --- Il licenziamento per giusta causa comminato a fronte delle rivendicazioni, peraltro legittime, svolte dal prestatore di lavoro (afferenti, a titolo esemplificativo, la retribuzione delle ore di lavoro di straordinario svolte) è da ritenersi ritorsivo. Il licenziamento per giusta causa comminato a fronte delle rivendicazioni, peraltro legittime, svolte dal prestatore di lavoro (afferenti, a titolo esemplificativo, la retribuzione delle ore di lavoro di straordinario svolte) è da ritenersi ritorsivo, ovvero determinato esclusivamente dall’intento di rappresaglia, qualora non emergano ulteriori motivazioni alla base del provvedimento espulsivo. Nella fattispecie oggetto di causa, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2798/2021 pubblicata in data 18. 11. 2021, in accoglimento del ricorso dello Studio Legale Riviera, ha rilevato che l’arco temporale ristretto tra la rivendicazione ed il licenziamento, l’addebito di fatti anche risalenti nel tempo e l’ammissione, da parte della datrice di lavoro, di aver in precedenza soprasseduto rispetto alle ravvisate negligenze, sono elementi sintomatici e presuntivi della natura ritorsiva del provvedimento. La circostanza che il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante del licenziamento, ha originato la declaratoria di nullità dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, 1345 e 1324 c. c. . --- Con Ordinanza del 16.02.2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure ed eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera a difesa del lavoratore subordinato vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la richiesta della Società datrice di lavoro di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. Con Ordinanza del 16. 02. 2022 la Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure ed eccezioni sollevate dallo Studio Legale Riviera a difesa del lavoratore subordinato vittorioso all’esito del giudizio di primo grado, ha rigettato la richiesta della Società datrice di lavoro di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. A giudizio della Corte meneghina, prescindendo da considerazioni in merito all’idoneità del mero periculum in mora a giustificare astrattamente la sospensione di cui all’art. 431 comma 3 c. p. c. , l’asserita difficoltà che il datore di lavoro potrebbe incontrare nel recupero delle somme corrisposte all’ex dipendente ad esecuzione della sentenza di prime cure, e di cui potrebbe essere riconosciuto creditore in caso di accoglimento del gravame, non è sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora laddove difetti la prova della sussistenza di indici concreti e sintomatici della impossidenza del lavoratore di risorse atte a soddisfare una pretesa restitutoria. --- Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35/2022 pubblicata in data 09.02.2022, in accoglimento del ricorso depositato dallo Studio Legale Riviera, ha accertato e dichiarato l’invalidità del verbale mediante il quale l’Inps, sulla scorta della ravvisata incompatibilità, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società di capitali, nella specie una s.r.l., per l’intero lasso temporale durante il quale il dipendente aveva, contestualmente, ricoperto il ruolo di socio di maggioranza della medesima società, detenendo il 90% del capitale sociale. Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35/2022 pubblicata in data 09. 02. 2022, in accoglimento del ricorso depositato dallo Studio Legale Riviera, ha accertato e dichiarato l’invalidità del verbale mediante il quale l’Inps, sulla scorta della ravvisata incompatibilità, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società di capitali, nella specie una s. r. l. , per l’intero lasso temporale durante il quale il dipendente aveva, contestualmente, ricoperto il ruolo di socio di maggioranza della medesima società, detenendo il 90% del capitale sociale. Contrariamente a quanto ritenuto dall’ente previdenziale, ed aderendo alla difesa del nostro Studio, il Tribunale, ponendosi in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha infatti evidenziato che non vi sono ostacoli alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle. Per l’effetto, ritenuto che il ricorrente avesse assolto, mediante le produzioni documentali e le risultanze dell’attività istruttoria, all’onere di provare tanto lo svolgimento di mansioni prettamente esecutive e prive di valenza gestoria, quanto l’eterodirezione, il Tribunale ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società. In pari tempo il menzionato Tribunale ha ritenuto che finanche l’eccezione sollevata in via subordinata dall’Inps, finalizzata alla riconduzione dell’attività lavorativa del ricorrente nell’ambito dell’impresa familiare in ragione del rapporto di parentela esistente tra questi e l’Amministratore unico della società, da cui sarebbe scaturita la presunzione di gratuità della prestazione, non fosse accoglibile a fronte dell’intervenuta dimostrazione della subordinazione. --- La Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, avvalorando integralmente la sentenza del Giudice di prime cure, ha respinto tutti i motivi di gravame proposti dal datore di lavoro e riconosciuto la fondatezza delle censure svolte dallo Studio Legale Riviera in ordine all’illegittimità del licenziamento comminato al dipendente ed al carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo. A fronte dell’omessa dimostrazione, ad opera del datore di lavoro, della giusta causa o giustificato motivo soggettivo del licenziamento, il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo può dirsi provato sulla scorta di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, avvalorando integralmente la sentenza del Giudice di prime cure, ha respinto tutti i motivi di gravame proposti dal datore di lavoro e riconosciuto la fondatezza delle censure svolte dallo Studio Legale Riviera in ordine all’illegittimità del licenziamento comminato al dipendente ed al carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo. La Corte d’Appello Meneghina ha ribadito che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del licenziamento e, benchè sia il lavoratore a dover, di converso, provare l’eventuale carattere ritorsivo del recesso, il motivo illecito (ovvero ritorsivo, arbitrario e per rappresaglia) ben può essere dimostrato mediante presunzioni, se gravi, precise e concordanti. Indizi presuntivi sintomatici della ritorsione sono stati, a tal uopo, ravvisati nella strettissima connessione temporale tra le rivendicazioni formulate dal dipendente e la successiva contestazione di addebito disciplinare; nella circostanza che gli addebiti concernessero condotte risalenti nel tempo e nell’ammissione, da parte della datrice di lavoro, di aver sino ad allora soprasseduto sulle asserite negligenze del dipendente. Di particolare rilievo è altresì la constatazione, da parte della succitata Corte di Appello, che non vale ad escludere il carattere ritorsivo del licenziamento l’eventuale infondatezza delle rivendicazioni cui esso abbia fatto seguito, giacchè l’indagine diretta ad accertare la dedotta reazione “vendicativa” del datore di lavoro deve essere compiuta alla luce della situazione vigente all’epoca dei fatti, a prescindere dal successivo vaglio giudiziale sulla legittimità delle pretese rivendicate. La fattispecie in esame, in cui il datore di lavoro-appellante aveva omesso di costituirsi nel giudizio di primo grado, ha altresì offerto l’occasione per ribadire quell’orientamento giurisprudenziale consolidato in forza del quale, sebbene la contumacia costituisca un comportamento neutro che preclude l’applicazione del principio di non contestazione, ciò non di meno non può attribuirsi al contumace alcun vantaggio rispetto alla parte costituita, quale il diritto di sollevare eccezioni o produrre documenti o chiedere prove solo in grado di appello. Per l’effetto, anche nel rito del lavoro, la parte rimasta volontariamente contumace in primo grado deve accettare il processo nello stato in cui si trova e soggiace, in appello, alle preclusioni in cui sia incorsa. --- Il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, ad integrale accoglimento del ricorso di accertamento negativo promosso dalla Società patrocinata dallo Studio Legale Riviera, ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro avesse errato nella riqualificazione del rapporto di lavoro, da autonomo ed occasionale in lavoro subordinato. Con la recente sentenza che, di seguito, si riporta, il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, ad integrale accoglimento del ricorso di accertamento negativo promosso dalla Società patrocinata dallo Studio Legale Riviera, ha ritenuto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro avesse errato nella riqualificazione del rapporto di lavoro, da autonomo ed occasionale in lavoro subordinato, e che, per l’effetto, dovesse ritenersi illegittimo l’avviso di pagamento emesso dall’Inps afferente alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale derivante dalla succitata riqualificazione, cosicché nulla è stato ritenuto dovuto dalla ricorrente, in favore della quale sono state liquidate le spese di lite. Il Giudice di prime cure, infatti, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che, fermo restando che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto sia di natura subordinata che di natura autonoma, l’elemento indefettibile del primo, e, nel contempo, criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Tribunale ha altresì enfatizzato la necessità che l’accertamento sia compiuto con riferimento alla situazione concreta, prescindendo dal nomen iuris, ovvero l’autoqualificazione del rapporto, che assume rilievo solo ove non si ponga in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo ed avuto riguardo, ove la peculiarità delle mansioni non rendano agevole tale accertamento, ai cd indici di subordinazione (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione) aventi carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. La pronuncia in commento ha peraltro offerto l’occasione per una preliminare valutazione in merito all’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo avverso l’avviso di pagamento emesso dall’Inps, facente seguito alla riqualificazione del rapporto di lavoro di cui al verbale unico di accertamento e notificazione, che è stata riconosciuta dal Giudicante per la ravvisata sussistenza, in capo alla Società ricorrente, di un interesse ad un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dei fatti oggetto di contestazione e ciò a prescindere dal fatto che l’emissione della sanzione amministrativa sia considerata un esito eventuale o certo. Se, infatti, nella prima ipotesi soccorre un interesse giuridicamente apprezzabile del destinatario ad una celere definizione della situazione di incertezza nella quale lo stesso venga a trovarsi all’esito dell’attività ispettiva; nella seconda ipotesi il verbale sarebbe parimenti impugnabile in applicazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la possibilità di un’impugnazione anticipata è riconosciuta in rapporto ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva. --- La Società assistita dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la condanna dell’Ente impositore alla rifusione delle spese di lite che la stessa ha dovuto sostenere per opporsi ad un avviso di addebito erroneamente emesso in pendenza di una causa dalla medesima promossa per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente. Nel caso in esame, recentemente deciso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, la Società assistita dallo Studio Legale Riviera ha ottenuto la condanna dell’Ente impositore alla rifusione delle spese di lite che la stessa ha dovuto sostenere per opporsi ad un avviso di addebito erroneamente emesso in pendenza di una causa dalla medesima promossa per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa contributiva dell’Ente. Attività difensiva, quella espletata dalla Società, peraltro acuita dalla necessità di prendere posizione sulla domanda riconvenzionale formulata dall’Ente impositore in sede di costituzione in giudizio, pur nella consapevolezza, in capo a quest’ultimo, del vizio formale dell’avviso di addebito che avrebbe condotto, dopo pochi giorni, al suo annullamento in autotutela. Il Giudice, pertanto, rilevata la soccombenza dell’Inps, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia motivo per la compensazione delle spese di lite. --- --- ## Privati --- ## Aziende ---